Fatturazione elettronica: da luglio nuovi obblighi per i forfetari
Il D.L. 36/2022 ha eliminato gli esoneri in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, previsti per i soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).
Dal 1 luglio 2022, per i soggetti minimi e forfetari vi sarà l’obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.
Fatturazione immediata e differita: le regole
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
Fattura immediata – Cod. TD01
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Fattura differita – Cod. TD24
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del DDT, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.
Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° luglio 2022
A partire dal 1° luglio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.
Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”. Dal 1° luglio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.
Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.
Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
Tipo documento:
- TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
- TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.
Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.
Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SDI facoltativamente.