Sempre più spesso ci si trova di fronte a decisioni che, a volte anche inconsapevolmente, possono portare alla violazione di obblighi tributari. Tali violazioni determinano l'irrogazione di sanzioni che possono essere di natura amministrativa oppure di natura penale.
In tale articolo, che sarà seguito da una serie di altri articoli sempre sul tema delle sanzioni, verranno analizzati i principi generali delle sanzioni amministrative tributarie.
Principi generali
Principio di personalità (artt. 2, 5, 8 e 11 del D.Lgs. 472/1997 e art. 7 del D.L. 269/2003)
Le sanzioni sono riferibili alla persona fisica che ha commesso la violazione
Le sanzioni non possono essere trasmesse agli eredi
In caso di violazioni poste in essere da persone giuridiche le sanzioni sono riferibili esclusivamente all’entità
In caso di sanzioni poste in essere da dipendenti o rappresentanti legali di un entità quest’ultima è responsabile in solido con l’autore della violazione
Principio di legalità e irretroattività (art. 3 co. 1 del D.Lgs. 472/1997)
La sanzione deve essere prevista da una legge entrata in vigore prima che sia stata commessa la violazione
Principio del favor rei (art. 3 co. 2 e 3 del D.Lgs. 472/1997)
Nel caso vari l’entità della sanzione per una determinata violazione (o la stessa venga eliminata del tutto) deve essere applicata quella più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (in ogni caso se la sanzione è stata eliminata l’eventuale debito residuo si estingue senza tuttavia il rimborso di quanto già versato a titolo di sanzione)
Principio di imputabilità (art. 4 del D.Lgs. 472/1997)
Il soggetto che ha commesso la violazione doveva essere capace di intendere e volere al momento della violazione
Violazione colposa o dolosa (art. 5 co. 1 e 3 del D.Lgs. 472/1997)
La violazione deve essere quantomeno colposa e quindi derivante da una negligente inosservanza degli obblighi tributari anche relativi alle modalità di versamento del tributo
Altri principi
- Non sono applicati interessi sulle sanzioni (art. 2 co. 3 del D.Lgs. 472/1997)
- La sanzione non può essere trasmessa agli eredi (art. 8 del D.Lgs. 472/1997)
Disapplicazione e riduzioni delle sanzioni
La sanzione deve essere ridotta o non può essere applicata nei seguenti casi:
Sproporzione tra entità del tributo e quella della sanzione (art. 7 co. 4 del D.Lgs. 472/1997)
Obiettiva incertezza della norma (art. 8 del D.Lgs. 546/1992, art. 10 co. 3 della L. 212/2000 e art. 6 co. 2 del D.Lgs. 472/1997)
Incertezza della norma in merito al contenuto, all’oggetto ed ai destinatari della stessa tramite il procedimento di interpretazione normativa effettuato da un giudice
Affidamento e buona fede alle indicazione dell’Amministrazione Finanziaria (art. 10 co. 2 della L. 212/2000)
Il contribuente si è conformato alle indicazione dell’Amministrazione Finanziaria
Violazioni meramente formali (art. 10 della L. 212/2000)
Il tributo rimane invariato e non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo per cui la finalità della sanzione non è l’evasione fiscale
Fatto commesso per causa di forza maggiore (art. 6 co. 5 del D.Lgs. 472/1997)
Impedimento oggettivo non prevedibile, né evitabile che non può essere imputato al contribuente
Lieve inadempimento (art. 7 co. 4-bis del D.Lgs. 472/1997)
Se una dichiarazione o una denuncia viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione viene ridotta al 50%
Aumenti delle sanzioni
Violazione reiterata nel tempo (art. 7 co. 3 del D.Lgs. 472/1997)
Aumento della sanzione fino al 50% se viene commessa nei tre anni precedenti un’altra violazione della stessa indole
Cumulo giuridico e cumulo materiale (art. 12 del D.Lgs. 472/1997)
La sanzione è irrogata confrontando il cumulo giuridico ed il cumulo materiale
Cumulo materiale
È determinato dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni
Cumulo giuridico
Si applica nel caso in cui con una sola azione si pongano in essere diverse violazioni anche relative a più tributi e più annualità (fino alla constatazione della violazione).
Si determina separatamente per ogni ente impositore.
In caso di accertamento con adesione, mediazione tributaria e conciliazione giudiziale si applica separatamente per ogni tributo e per ogni annualità.
Vediamo un esempio pratico, considerando la sanzione più grave pari ad Euro 100:
Sanzione per la violazione più grave | 100 |
Comma 3 – aumento del 20% se più tributi | 20 |
Totale | 120 |
Comma 1 – aumento del 25% (fino al 200%) | 30 |
Totale | 150 |
Comma 5 – aumento del 50% (fino al 300%) se più periodi d’imposta | 75 |
Totale cumulo giuridico | 225 |