Torniamo a parlare del canone RAI in seguito alle novità emerse dall'ultima Commissione Parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. In particolare, viene fatto il punto della situazione sulla presunzione dell'apparecchio televisivo e sul risvolto tributario a seguito del mancato pagamento della tassa.
Le novità introdotte dall'art. 1 commi da 152 a 159 della Legge di Stabilità 2016, con cui si stabiliva il pagamento del canone RAI sulle bollette dell'energia elettrica, si basano sulla presunzione che l'intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica che risiede nell'immobile dove viene effettuato il servizio, sia proprietario di un apparecchio radiotelevisivo e quindi suscettibile di imposizione.
Nella Commissione Parlamentare sopracitata, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che tale presunzione si supera solamente a seguito di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione avrà validità annuale e dovrà essere comunicata secondo le specifiche che saranno stabilite in futuro a seguito di apposito provvedimento.
Interessante precisazione è invece la norma contenuta nel decreto attuativo della Legge di Stabilità 2016, in corso di definizione, secondo la quale non verrà interrotto il servizio di fornitura di energia elettrica a seguito di mancato pagamento del solo canone. In sostanza, se la bolletta verrà decurtata dell'importo del canone il fornitore di energia elettrica si attiverà con solleciti ordinari per il versamento dell'importo omesso; il tempo per la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente è di un anno, scaduto il quale la pratica verrà presa in carico dall'Agenzia delle Entrate che provvederà al recupero della somma, unitamente alle relative sanzioni ed agli interessi dovuti.