Con la Legge del 30 dicembre 2015 n. 208 (la cosìddetta "Legge di Stabilità"), è stata introdotta un'importante novità sulle modalità di pagamento del canone RAI: l'addebito in bolletta elettrica.
Il Canone RAI, basato giuridicamente sul Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938 n. 246 ed inerente la Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, non è mai stato abrogato nonostante i numerosi decreti "taglia-leggi". Di conseguenza i "detentori di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo" sono suscettibili di imposta.
Al contribuente veniva inviato un bollettino postale per richiedere il pagamento del canone RAI. Questo fino al 31 dicembre 2015, perchè come già anticipato, la "Legge di Stabilità 2016", che ha ridotto l'importo ordinario agli attuali 100,00 Euro, ne ha previsto il pagamento a rate tramite addebito in bolletta elettrica. La voce di pagamento è ovviamente distinta, e per l'anno transitorio 2016 avverrà con una rata di Euro 70,00 con la prima bolletta emessa successiva alla data del 1 luglio 2016, mentre con le rate successive saranno distribuiti i rimanenti Euro 30,00. Nel 2017 subentrerà il pagamento a rate costanti, ma rimandiamo la discussione agli articoli futuri.
La "Legge di Stabilità 2016" ha però introdotto un ulteriore principio, quello della "presunzione del possesso di apparecchi TV". Ciò significa che si presume che chinque sia intestatario di un'utenza per la fornitura di energia elettrica presso la propria residenza anagrafica, sia anche il possessore di un apparecchio TV; la conseguenza è che quindi il soggetto diventa suscettibile di Canone RAI. Va tuttavia rimarcato che si applica solo alle utenze di energia elettrica domestiche (niente uffici, negozi commerciali e simili sebbene questi possano essere suscettibili di un Canone RAI speciale) e relative ai soggetti che risiedono anagraficamente nel luogo dell'utenza. Non si pagherà quindi il doppio canone per le seconde case.
Arriviamo ora alla parte centrale del titolo: la possibilità di non pagare il Canone RAI. Sebbene il "suggellamento" non sia più un'ipotesi prevista dalla legge, che tramite una modifica alla TV effettuata e certificata da un tecnico abilitato non permetteva più la ricezione del segnale RAI e che comportava la disdetta dall'abbonamento, è possibile presentare un modello con cui si dichiara di non detenere apparecchi TV. Tale modello, che sarà approvato con decreto ministeriale, sarà basato su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (quindi penale nell'eventualità di falsa dichiarazione) e inviato annualmente all'Agenzia delle Entrate S.A.T. di Torino entro il 31 dicembre, così da disdire l'abbonamento per l'anno successivo. Per questo 2016 transitorio il termine sarà rimandato, probabilmente fino a giugno in quanto da luglio scatterà l'imposizione in bolletta, anche se tutta la procedura potrebbe subire modifiche a seguito di decreto attuativo.