Con la legge di stabilità 2016 è stato ampliato l'accesso alle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", introducendo di fatto la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche in presenza del possesso di un immobile già acquistato con tali benefici, purchè lo stesso sia poi alienato entro un anno dal nuovo acquisto.
L'articolo 1, comma 55 della Legge 28 dicembre 2015 numero 208, ha integrato la disciplina contenuta nell'articolo 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (il Testo Unico Imposta di Registro).
Prima della suddetta modifica, l'agevolazione per l'acquisto di un immobile "prima casa" era preclusa a chi si era già avvalso di tale beneficio, senza limiti di tempo o di spazio (le domande più frequenti per chi volesse acquistare un nuovo immobile usufruendo di tale beneficio erano ad esempio: "Ho già acquistato un immobile «prima casa» ma sono passati più di 10 anni" oppure "L'immobile che ho acquistato come «prima casa» non è nel comune dove ho la residenza e dove voglio acquistare il nuovo immobile"; in tali casi la risposta era sempre la stessa ovvero l'impossibilità all'accesso dell'agevolazione).
Con la nuova disposizione normativa tale vincolo è superato. L'acquirente può infatti beneficiare dell'agevolazione "prima casa" nonostante il possesso di un immobile già acquisito come "prima casa", a condizione che questo ultimo sia poi ceduto entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto. Se ciò non avviene, si applicheranno le imposte in misura ordinaria più una sanzione pari al 30 per cento sulla differenza delle imposte stesse.
Per completezza, si riportano le altre condizioni di accesso al beneficio "prima casa" che sono:
- immobile ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o vi trasfirisca la propria residenza entro 18 mesi dell'acquisto;
- l'acquirente non sia proprietario (o titolare di altri diritti reali) di altro immobile abitativo nel territorio del Comune;
- l'immobile sia "non di lusso".
Si ricorda inoltre che i benefici "prima casa" sono (alternativamente a seconda che la compravendita sia soggetta o meno ad Iva):
- Imposta di registro del 2%, imposta ipotecaria di Euro 50,00, imposta castale di Euro 50,00;
- Iva al 4%, imposta ipotecaria di Euro 200,00, imposta catastale di Euro 200,00.